| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Legge 02/03/1963 n. 320Art. 8 Nell’art. 972 Cod. Civ. sono soppressi il secondo ed il terzo periodo dell’ultimo comma. Art. 9 Nell’art. 973 Cod. Civ. sono soppresse le parole: ìeccettuato il caso in cui, norma dell’articolo precedente, la domanda di devoluzione preclude l’affrancazione” . Art. 10 In deroga alle vigenti norme fiscali, nel procedimento pretorio previsto dalla presente legge, tutti gli atti e tutti i documenti sono in esenzione da bolli, proventi e diritti di ogni specie. I diritti e gli onorari dei procuratori legali, degli avvocati e dei consulenti sono ridotti alla metà. Art. 11 Agli affrancanti coltivatori diretti potranno essere concesse tutte le agevolazioni previste dalle disposizioni sulla proprietà contadina di cui alla L. 1° febbraio 1956 n. 53, e successive modifiche ed integrazioni. Art. 12 I mutui a tasso normale o a tasso agevolato potranno essere concessi agli affrancanti coltivatori diretti, singoli o associati, anche nel corso della procedura di affrancazione. In tal caso, l’affrancante che intenda avvalersi del mutuo dovrà rilasciare apposite deleghe con le quali si autorizzano: a) l’istituto di credito a versare direttamente nel conto corrente dell’Ufficio postale del comune sede della pretura competente la somma mutuata totale o parziale copertura della somma determinata dal pretore quale capitale di affranco; b) l’Ufficio postale di cui alla lett. a) a restituire all’istituto di credito la predetta somma qualora l’affrancazione, per qualsiasi motivo, non abbia avuto . Art. 13 Le disposizioni della presente legge si applicano anche: a) ai rapporti a miglioria in uso nelle province del Lazio, previste dagli artt. 1 e 2 della L. 25 febbraio 1963 n. 327; b) ai rapporti a miglioria analoghi, per contenuto e caratteristiche, a quelli di cui alla precedente lett. a) e relativi a fondi rustici situati in altre parti del territorio nazionale; c) ai rapporti costituiti in base a contratti agrari atipici ed in cui siano prevalenti gli elementi del rapporto enfiteutico. Le disposizioni della presente legge ad eccezione di quelle contenute nell’art. 1, si applicano altresì ai canoni livellari veneti regolati dalla L. 25 febbraio 1958 n. 74. Ai rapporti di cui alla lett. b) sono inoltre applicabili le disposizioni degli artt. 1, 2, 3, 6 e 9 della L. 25 febbraio 1963 n. 327. Art. 14 Ai fini dell’applicazione della presente legge sono privi di efficacia usi, consuetudini e clausole contrattuali o di capitolati generali colonici, che prevedano la rinunzia o la limitazione del diritto del colono sulle migliorie da lui effettuate sul fondo del concedente. Art. 15-17 (omissis) Art. 18 Le enfiteusi costituite sotto le leggi anteriori all’entrata in vigore del vigente Codice Civile sono regolate dalle norme del Codice e dalla presente legge. Sono abrogati l’art. 962 Cod. Civ. e gli artt. 142, 143,144,145,146,147,148 e 149 disp. att. Cod. Civ. e disposizioni transitorie, approvate con R.D. 30 marzo 1942 n. 318. Sono comunque abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge. Art. 19 (omissis) Legge 03 maggio 1982 n. 203 - Norme sui contratti agrari TITOLO I DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E MODIFICATIVE DELL’AFFITTO DEI FONDI RUSTICI CAPO I Durata dei contratti dl affitto a coltivatore diretto Art. 1 Affitto a coltivatore diretto La durata dei contratti di affitto a coltivatore diretto compresi quelli in corso e quelli in regime di proroga, e regolata dalle norme della presente legge. I contratti di affitto a coltivatori diretti, singoli o associati, hanno la durata minima di quindici anni, salvo quanto previsto della presente legge. Art. 2 Durata dei contratti in corso Per i contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per quelli in regime di proroga, la durata è fissata in sei anni per i rapporti di cui all’art. 3 e in: a) dieci anni se il rapporto ha avuto inizio prima dell’annata agraria 19391940, o nel corso della medesima; b) undici anni se il rapporto ha avuto inizio nelle annate agrarie comprese fra quelle 1940-1941 e 1944-1945; c) tredici anni se il rapporto ha avuto inizio nelle annate agrarie comprese fra quelle 1945-1946 e 1949-1950; d) quattordici anni se il rapporto ha avuto inizio nelle annate agrarie comprese tra quelle 1950-1951 e 1959-1960; e) quindici anni se il rapporto ha avuto inizio successivamente all’annata agraria 1959-1960. La durata prevista dal comma precedente decorre dalla entrata in vigore della presente legge. Art. 3 Affitto particellare Al fine di soddisfare le particolari esigenze delle imprese agricole dei territori dichiarati montani ai sensi della L. 3 dicembre 1971 n. 1102, le regioni sono delegate a determinare, sentito il parere delle comunità montane, in base alla natura del terreno, alla sua estensione, al livello altimetrico ed alle destinazioni o vocazioni colturali, le zone ricomprese in tali territori, quali delimitati ai sensi della predetta L. 3 dicembre 1971 n. 1102, nelle quali la durata minima dei nuovi contratti di affitto, stipulati dopo l’entrata in vigore della presente legge, è ridotta a sei anni, quando oggetto del contratto siano uno o più appezzamenti di terreno non costituenti, neppure unitamente ad altri fondi condotti dall’affittuario, una unità produttiva idonea ai sensi dell’art. 31 della presente legge. Art. 5 Recesso dal contratto di affitto e casi di risoluzione L’affittuario coltivatore diretto può sempre recedere dal contratto col semplice preavviso da comunicarsi al locatore, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno un anno prima della scadenza dell’annata agraria. La risoluzione del contratto di affitto a coltivatore diretto può essere pronunciata nel caso in cui l’affittuario si sia reso colpevole di grave inadempimento contrattuale, particolarmente in relazione agli obblighi inerenti al pagamento del canone, alla normale e razionale coltivazione del fondo, alla conservazione e manutenzione del fondo medesimo e delle attrezzature relative, alla instaurazione di rapporti di subaffitto o di subconcessione. Prima di ricorrere all’autorità giudiziaria, il locatore e tenuto a contestare all’altra parte, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l’inadempimento e ad illustrare le proprie motivate richieste. Ove il conduttore sani l’inadempienza entro tre mesi dal ricevimento di tale comunicazione, non si dà luogo alla risoluzione del contratto. La morosità del conduttore costituisce grave inadempimento ai fini della pronunzia di risoluzione del contratto ai sensi del secondo comma del presente articolo quando si concreti nel mancato pagamento del canone per almeno un’annualità. E’ in ogni caso applicabile il terzo comma dell’art. 2 della L. 9 agosto 1973 n. 508. Art. 6 Definizione di coltivatore diretto Ai fini della presente legge sono affittuari coltivatori diretti coloro che coltivano il fondo con il lavoro proprio e della propria famiglia, sempreché tale forza lavorativa costituisca almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo, tenuto conto, agli effetti del computo delle giornate necessarie per la coltivazione del fondo stesso, anche dell’impiego delle macchine agricole. Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell’uomo. Art. 7 Equiparazione ai coltivatori diretti Sono equiparati ai coltivatori diretti, ai fini della presente legge anche le cooperative costituite dai lavoratori agricoli e i gruppi di coltivatori diretti, riuniti in forme associate, che si propongono e attuano la coltivazione diretta dei fondi, anche quando la costituzione in forma associativa e cooperativa e avvenuta per conferimento da parte dei soci di fondi precedentemente affittati singolarmente. Sono inoltre equiparati ai coltivatori diretti, ai fini della presente legge, i laureati o diplomati di qualsiasi scuola di indirizzo agrario o forestale e i laureati in veterinaria per le aziende a prevalente indirizzo zootecnico, in età non superiore ai cinquantacinque anni, che si impegnino ad esercitare in proprio la coltivazione dei fondi, per almeno nove anni. CAPO II Modifiche della disciplina sulla determinazione dell’equo canone Art. 8 Revisione provvisoria dei redditi catastali Fino a quando l’amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali non abbia proceduto alla generale revisione degli estimi, la Commissione tecnica centrale provvede ad accertare, previa motivata relazione della Commissione tecnica provinciale, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, le situazioni per le quali risulti una effettiva sottovalutazione o sopravalutazione dei redditi dominicali descritti in catasto. Il Ministro dell’agricoltura e delle foreste è autorizzato a stabilire provvisoriamente con decreto, sulla base delle indicazioni della commissione tecnica centrale, sentite le regioni e le organizzazioni professionali maggiormente rappresentative, e comunque non oltre il termine di un anno dall’entrata in vigore della presente legge, i coefficienti di moltiplicazione da applicare alle sole province o zone, qualità e classi di terreni per le quali siano stati riconosciuti valori catastali effettivamente sottovalutati o sopravalutati. Nelle zone e nei casi in cui il canone risulti gravemente sperequato in base ai criteri della presente legge, gli uffici tecnici erariali provvedono, con precedenza assoluta, su richiesta della Commissione tecnica centrale, di concerto con le Commissioni tecniche provinciali, alla revisione d’ufficio dei valori catastali. Fino a quando non sia stato provveduto alla revisione d’ufficio dei dati catastali di cui al comma precedente, la Commissione tecnica centrale autorizza le Commissioni tecniche provinciali, previa loro richiesta, ad applicare coefficienti di moltiplicazione diversi da quelli previsti dall’art. 9, oppure criteri diversi da quelli previsti dalla presente legge, tenendo particolarmente conto della produzione media della zona. Effettuata la revisione dei dati catastali, Art. 9 Tabella per l’equo canone Il primo capoverso dell’art. 3 della L. 10 dicembre 1973 n. 814, è sostituito dal seguente: ìLa Commissione tecnica provinciale determina ogni tre anni, almeno sei mesi prima dell’inizio dell’annata agraria, le tabelle per i canoni di equo affitto per zone agrarie omogenee”. I coefficienti di moltiplicazione del reddito dominicale, previsti dal secondo capoverso del citato art. 3 della L. 10 dicembre 1973 n. 814, sono compresi tra un minimo di cinquanta ed un massimo di centocinquanta volte. I coefficienti aggiuntivi, previsti dalle lett. a) e 6) del terzo capoverso del medesimo art. 3 della L. 10 dicembre 1973 n. 814, comportano, ciascuno, fino a un massimo di trenta punti. Il canone provvisorio, previsto dal sesto capoverso dello stesso art. 3 della L. 10 dicembre 1973 n. 814, si determina moltiplicando per settanta il reddito dominicale. Nella determinazione dei coefficienti di cui ai commi precedenti, le Commissioni tecniche provinciali devono aver presente la necessita di assicurare in primo luogo una equa remunerazione del lavoro dell’affittuario e della sua famiglia. Le Commissioni tengono anche conto degli apporti di capitali dell’affittuario, dei costi di produzione, della esigenza di riconoscere un compenso ai capitali investiti e degli altri apporti del locatore. Sono soppressi il quarto, ottavo, nono, undicesimo, dodicesimo e tredicesimo capoverso del citato art. 3 della L. 10 dicembre 1973 n. 814. Art. 10 Procedure per la determinazione dell’equo canone La Commissione tecnica provinciale determina, entro il 31 maggio di ogni anno, coefficienti di adeguamento dei canoni, in aumento o in diminuzione, tenuto conto dei criteri previsti dall’articolo precedente nonché del mutamento di valore della lira secondo gli indici ISTAT per i prezzi alla produzione dei prodotti agricoli. Almeno tre mesi prima del termine indicato dai primo capoverso dell’art. 3 della L. 10 dicembre 1973 n. 814, come modificato dall’art. 9 della presenta legge, i presidenti delle Commissioni tecniche provinciali di ogni singola regione si riuniscono, sotto la presidenza del presidente della giunta regionale o di un suo delegato, al fine di studiare criteri tendenti ad evitare nella regione sperequazioni tra zone omogenee. |
|
Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact |
2008-2011©
|